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ENASC CT 382

WELFARE FAMIGLIA

IN QUESTA SEZIONE POTETE SCORRERE TUTTE LE MISURE DEL GOVERNO CHE IN SEDE DI FINANZIAMENTO WELFARE HA POSTO IN ESSERE PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Tra queste rientrano:

Assegno al nucleo familiare

La disciplina dell’assegno al nucleo familiare riconosce il beneficio per i figli ed i soggetti ad essi equiparati solo fino al compimento della loro maggiore età.
Da ciò deriva l’impossibilità di continuare a percepire gli ANF per il figlio neo maggiorenne – che non sia inabile – anche se questo convive normalmente con i genitori ed è ancora economicamente dipendente. Solo per le famiglie cosiddette numerose la tutela si estende oltre il compimento del diciottesimo anno di età, prevedendo la disciplina che possano far parte del nucleo familiare, al pari dei figli minori, anche i figli apprendisti o studenti di età compresa tra i 18 ed i 21 compiuti.

Cos’è il nucleo familiare numeroso

L’estensione della tutela ai figli studenti e / o apprendisti è possibile solo ai nuclei “numerosi”, vale a dire quelli composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Non importa che i 4 figli siano a carico fiscalmente, né che siano conviventi, non rilevano lo stato civile o qualifica (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), ma è sufficiente lo stato di figlio o equiparato.

I componenti il nucleo numero

Una volta stabilito che si tratta di nucleo numeroso secondo il criterio indicato, la platea dei destinatari dell’assegno si amplia fino a ricomprendere i figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni che siamo studenti o apprendisti e non coniugati. Naturalmente, gli eventuali redditi dagli stessi percepiti, dovranno essere computati nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e saranno rilevanti nel determinare ammontare dell’assegno.

Cosa fare

Per includere i figli fino a 21 anni prima di predisporre la domanda di assegno al nucleo per il datore di lavoro è necessario presentare all’INPS la domanda di autorizzazione (telematica) ad inserire nel nucleo il figlio maggiorenne studente e/o apprendista. L’Istituto provvederà a verificare la condizione di nucleo familiare numeroso nonché lo status di studente o apprendista dei figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni ed a rilasciare la relativa autorizzazione.
L’importo degli assegni familiari, viene aggiornato semestralmente dall’INPS in accordo con il Ministero del Lavoro. Di seguito le tabelle aggiornate
Vedi tabelle

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, del congendo obbligatorio, un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. Possono fruire del congedo obbligatorio anche i padri adottivi o affidatari; in questo caso il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato introdotto, in via sperimentale a partire dal 2013 (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92), al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il congedo del padre si configura infatti come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso la durata del congedo da uno a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per il 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Per l'anno 2018, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, la domanda si presenta on line sul sito dell'Ente attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center (al numero 803 156, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile) o gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Voucher asili nido o baby sitting

Al fine di sostenere la genitorialità, a partire dal 2013 è stato introdotta (L. 92/2012 art. 4, c. 24, lett. b) in via sperimentale la possibilità per le madri lavoratrici di richiedere, in alternativa al congedo parentale, un contributo economico pari ad un importo di 600 euro mensili e utilizzabile alternativamente:
  • per il servizio di baby-sitting;
  • per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Verificato il buon risultato del periodo sperimentale, la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per il biennio 2017-2018 tale beneficio sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016. La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti per il biennio.

Requisiti per accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio le madri lavoratrici, aventi diritto al congedo parentale:
  • dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata (L. 335/1995, art.2, c. 26), che al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
  • autonome o imprenditrici che hanno concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.
  • coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
  • artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • imprenditrici agricole a titolo principale;
  • pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  • Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Presentazionedella domanda La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:
  • attraverso il canale WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia).
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Modalità di erogazione del beneficio

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l'Inps corrisponderà, attraverso una procedura on line, alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. In seguito alla entrata in vigore del DL 85/2017 che ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del D.lgs n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio, l'Inps ha reso noto che continuerà ad emettere i voucher baby sitting fino al 31dicembre 2017 mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Fondo di sostegno alla natalità

Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 cc. 348-349 ) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

La dotazione del Fondo è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni per il 2018, 23 milioni per il 2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

Premio alla nascita o alla adozione di un minore

Per maggiori informazioni: approfondimento "Bonus Mamma" A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.

Il premio è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014:

• residenza in Italia;

• cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;

• per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

• compimento del 7° mese di gravidanza;

• parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

• affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2.

Con successivo messaggio saranno fornite le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche.

Sarà cura dell’Istituto divulgare, nei tempi più rapidi possibili e nel modo più ampio, anche attraverso il proprio sito internet, le istruzioni per la presentazione delle domande e le relative modalità, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti. Fonte: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

A partire dal 17 luglio sarà possibile presentare la domanda per ottenere le “Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”, il cd. Bonus asilo nido, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 355) al fine di sostenere il reddito delle famiglie.

Il bonus, di 1.000 euro annui e corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore, spetta per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2016:

• per far fronte al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati

• per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile e sarà parametrato in 11 mensilità per quanto concerne la frequenza dell’asilo nido e in unica soluzione per il supporto domiciliare. A partire dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e i bonus verranno erogati fino al raggiungimento del limite massimo complessivo previsto (144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) secondo l'ordine di presentazione telematica delle richieste.

Requisiti generali

La domanda dovrà essere presentata dal genitore in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza in Italia

• cittadinanza italiana

• cittadinanza UE

• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);

• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Nel caso di Bonus asili nido, il richiedente è il genitore che sostiene la spesa del pagamento della retta, mentre nel caso di bonus per forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

• WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto, tramite PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

• Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

• Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.



Nel caso in cui si richieda il bonus:

• come rimborso delle mensilità da gennaio a luglio 2017, si dovranno indicare in un primo momento gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette e successivamente allegare le ricevute di pagamento;

• per i mesi da settembre e dicembre 2017, si dovrà dichiarare nella domanda che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018. Nel caso in cui il bambino sia iscritto per la prima volta all’asilo nido da settembre 2017, si dovrà presentare con la domanda la prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Solo in caso di asilo nido pubblico potrà invece essere allegata la documentazione che dimostri l’inserimento del minore in graduatoria e la previsione del pagamento differito;

• per le forme di supporto presso la propria abitazione, si dovrà presentare un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Per tutte le informazioni specifiche si rimanda alla circolare Inps del 22 maggio 2017.

Eventi

Servizi ai cittadini

Servizi per le aziende

Per saperne di più Fondo di sostegno alla natalità

Circolare INPS n. 39 del 27/02/2017
Circolare INPS n. 61 del 16/03/2017